Procedura ministeriale per convertire la patente estera non comunitaria in patente italiana: paesi con accordi bilaterali vigenti, rispetto del termine perentorio di 1 anno dalla residenza anagrafica e gestione telematica del modello TT 2112.
La conversione della patente di guida estera (disciplinata dall'Art. 136 del Codice della Strada) consente a chi stabilisce la propria residenza anagrafica in Italia di sostituire la patente rilasciata da uno Stato terzo con una patente italiana equivalente, senza dover sostenere gli esami teorici e pratici di guida.
Per poter accedere alla conversione senza esami, devono sussistere tre condizioni tassative: 1) Deve esistere un accordo bilaterale di reciprocità in vigore tra l'Italia e lo Stato estero di emissione; 2) La patente estera deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia; 3) La domanda di conversione deve essere formalmente presentata all'UMC entro e non oltre 1 anno dalla data di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (APR).
I paesi con accordi di conversione includono, tra gli altri: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Regno Unito, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina. Se l'accordo è scaduto o non rinnovato, o se il cittadino ha superato l'anno di residenza senza convertire, la patente estera perde ogni efficacia sul territorio nazionale e occorre conseguire la patente ex novo tramite esame completo.
Controllo del certificato storico di residenza anagrafica per confermare il rispetto del termine di 1 anno e l'acquisizione della patente prima dell'immigrazione.
Predisposizione della traduzione asseverata in tribunale (se non redatta su modello bilingue conforme) e visita medica ex art. 119 CdS provvista di bollo.
Deposito dell'istanza presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) con versamento dei diritti PagoPA.
All'approvazione del fascicolo da parte dell'UMC, la patente italiana viene stampata e consegnata previa restituzione della patente originale estera, che viene inviata al consolato di competenza.
Più copia fronte-retro nitida e completa.
Asseverata in tribunale da perito o vidimata dall'autorità consolare.
Non anteriore a 3 mesi, completo di fotografia e bollo.
Attesta l'esatta decorrenza di residenza in Italia.
In corso di validità o ricevuta postale di rinnovo.
Attestazione dei pagamenti delle imposte di bollo e tariffa Motorizzazione.
Non è convertibile alcuna patente estera conseguita quando l'interessato era già anagraficamente residente in Italia. Tale pratica è considerata elusione e comporta il rigetto dell'istanza.
Se il titolare risiede in Italia da più di un anno solare senza aver depositato l'istanza, non può più circolare e molti accordi subordinano la conversione al superamento degli esami di revisione.
Se l'istanza è presentata entro l'anno di residenza, la Motorizzazione rilascia una ricevuta sostitutiva o foglio provvisorio che autorizza la guida sul territorio italiano fino all'emissione del titolo definitivo.
Non sono convertibili le patenti rilasciate da paesi senza accordi bilaterali (ad es. USA, Cina, India, Russia) e le patenti internazionali prive della patente nazionale sottostante.
No. Il principio di unicità della patente (direttiva europea 2006/126/CE) vieta il possesso simultaneo di due titoli abilitativi: la patente d'origine viene ritirata dall'UMC e restituita all'autorità emittente.
Guida ufficiale e normativa sulla patente di guida italiana formato card europea: gestione del punteggio iniziale di 20 punti, categorie AM-A-B-C-D, scadenze anagrafiche e visita medica presso le autorità sanitarie e autoscuole abilitate.
Tutto quello che c'è da sapere per condurre veicoli in Italia con patente extra-UE: il limite perentorio di 1 anno dall'acquisizione della residenza, obbligo di patente internazionale o traduzione giurata, e le sanzioni per guida non autorizzata.
Servizio ufficiale di traduzione giurata asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, legalizzazione consolare, Apostille dell'Aia e controllo preventivo di conformità per le pratiche di conversione presso la Motorizzazione Civile.
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