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Art. 136 CdS • Accordi Bilaterali di Reciprocità • UMC

Conversione della Patente di Guida Estera in Italia: Guida Completa UMC

Procedura ministeriale per convertire la patente estera non comunitaria in patente italiana: paesi con accordi bilaterali vigenti, rispetto del termine perentorio di 1 anno dalla residenza anagrafica e gestione telematica del modello TT 2112.

Articolo 136 del D.Lgs. 285/1992 & Accordi bilaterali di reciprocità intergovernativi
Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) & Ministero degli Affari Esteri
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Conversione Patente
Tempi medi di rilascio: Istruttoria e verifica consolare: da 30 a 90 giorni lavorativi
Riferimenti normativi ufficiali: Articolo 136 del D.Lgs. 285/1992 & Accordi bilaterali di reciprocità intergovernativi
description: Cittadini stranieri legalmente residenti in Italia titolari di patente da paesi convenzionati
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Verified Administrative Procedure Last Updated: October 2026 Reviewed by: European Consular & Transport Law Reviewer
Tempi medi di rilascio
Istruttoria e verifica consolare: da 30 a 90 giorni lavorativi
Riferimenti normativi ufficiali
Articolo 136 del D.Lgs. 285/1992 & Accordi bilaterali di reciprocità intergovernativi
Autorità di circolazione competente
Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) & Ministero degli Affari Esteri
Validità di guida e Termini
Italy
Verified Administrative Procedure Last Updated: October 2026 Reviewed by: European Consular & Transport Law Reviewer
Authoritative Source & Service Disclaimer: Official driving licence procedures are governed by national statutory bodies (such as Motorizzazione Civile (MIT)). Euro Documents is an independent administrative support service providing document preparation, sworn translation coordination, and advisory assistance. Private service fees are separate from official statutory government taxes.
§ Panoramica del paese e quadro normativo

Conversione Patente Estera in Italia: Accordi Bilaterali & Domanda UMC

La conversione della patente di guida estera (disciplinata dall'Art. 136 del Codice della Strada) consente a chi stabilisce la propria residenza anagrafica in Italia di sostituire la patente rilasciata da uno Stato terzo con una patente italiana equivalente, senza dover sostenere gli esami teorici e pratici di guida.

Per poter accedere alla conversione senza esami, devono sussistere tre condizioni tassative: 1) Deve esistere un accordo bilaterale di reciprocità in vigore tra l'Italia e lo Stato estero di emissione; 2) La patente estera deve essere stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia; 3) La domanda di conversione deve essere formalmente presentata all'UMC entro e non oltre 1 anno dalla data di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente (APR).

I paesi con accordi di conversione includono, tra gli altri: Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Corea del Sud, Filippine, Giappone, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Regno Unito, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina. Se l'accordo è scaduto o non rinnovato, o se il cittadino ha superato l'anno di residenza senza convertire, la patente estera perde ogni efficacia sul territorio nazionale e occorre conseguire la patente ex novo tramite esame completo.

Tempi medi di rilascio

01

Verifica temporale della residenza

Controllo del certificato storico di residenza anagrafica per confermare il rispetto del termine di 1 anno e l'acquisizione della patente prima dell'immigrazione.

02

Traduzione giurata e certificato medico

Predisposizione della traduzione asseverata in tribunale (se non redatta su modello bilingue conforme) e visita medica ex art. 119 CdS provvista di bollo.

03

Presentazione istanza con Modello TT 2112

Deposito dell'istanza presso l'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) con versamento dei diritti PagoPA.

04

Ritiro della patente italiana e contestuale ritiro estero

All'approvazione del fascicolo da parte dell'UMC, la patente italiana viene stampata e consegnata previa restituzione della patente originale estera, che viene inviata al consolato di competenza.

Documenti richiesti per la presentazione della domanda

Obbligatorio

Patente di guida estera originale in corso di validità

Più copia fronte-retro nitida e completa.

Obbligatorio

Traduzione giurata ufficiale della patente

Asseverata in tribunale da perito o vidimata dall'autorità consolare.

Obbligatorio

Certificato medico dematerializzato ex art. 119 CdS

Non anteriore a 3 mesi, completo di fotografia e bollo.

Obbligatorio

Certificato storico di residenza anagrafica

Attesta l'esatta decorrenza di residenza in Italia.

Obbligatorio

Permesso di soggiorno o carta di soggiorno UE

In corso di validità o ricevuta postale di rinnovo.

Obbligatorio

Ricevute dei versamenti PagoPA (Modello TT 2112)

Attestazione dei pagamenti delle imposte di bollo e tariffa Motorizzazione.

⚠️ Riconoscimento ufficiale

!

Patenti conseguite dopo la residenza in Italia

Non è convertibile alcuna patente estera conseguita quando l'interessato era già anagraficamente residente in Italia. Tale pratica è considerata elusione e comporta il rigetto dell'istanza.

!

Superamento del limite di 1 anno di residenza

Se il titolare risiede in Italia da più di un anno solare senza aver depositato l'istanza, non può più circolare e molti accordi subordinano la conversione al superamento degli esami di revisione.

Domande Frequenti e Risposte

Se l'istanza è presentata entro l'anno di residenza, la Motorizzazione rilascia una ricevuta sostitutiva o foglio provvisorio che autorizza la guida sul territorio italiano fino all'emissione del titolo definitivo.

Non sono convertibili le patenti rilasciate da paesi senza accordi bilaterali (ad es. USA, Cina, India, Russia) e le patenti internazionali prive della patente nazionale sottostante.

No. Il principio di unicità della patente (direttiva europea 2006/126/CE) vieta il possesso simultaneo di due titoli abilitativi: la patente d'origine viene ritirata dall'UMC e restituita all'autorità emittente.

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